Con sanzioni complessivamente pari a circa 1,7 milioni di euro si sono concluse le cinque istruttorie dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in relazione alla vendita di biglietti per i principali concerti in Italia negli ultimi anni (ad esempio, i concerti di One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, U2, Ed Sheeran). Il procedimento ha riguardato Ticketone SpA ''ancora titolare di una esclusiva per il canale online dei principali eventi'', spiega l'Antitrust in una nota.
TicketOne sostiene che le accuse ''sono inconsistenti e fondate su una incompleta e forviante interpretazione dei fatti''. A tal proposito TicketOne ''ha già avviato ricorso dinanzi al TAR Lazio ancor prima la pubblicazione del provvedimento''.
''In particolare, il caso in questione - continua l'Antitrust - è stato originato da numerose segnalazioni in cui veniva lamentato un repentino esaurimento dei biglietti sul mercato primario e la quasi contestuale vendita degli stessi sul mercato secondario, dove risultavano venduti a prezzi maggiorati. Scopo del procedimento era verificare se il professionista avesse agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista per le vendite on line e degli specifici obblighi contrattuali ad esso collegati. Sebbene fisiologicamente negli hot events, la richiesta di biglietti superi l'offerta e malgrado limitate quantità di biglietti risultino confluite direttamente sul mercato secondario a seguito di vendite da parte di un promoter ad un operatore di secondary ticketing - il segnalato rapido esaurirsi dei biglietti on line relativi ai più importanti eventi di spettacolo che si tengono in Italia e la loro presenza in quantità non marginali sul mercato secondario è dipeso anche dalle concrete procedure adottate da Ticketone per la vendita dei biglietti tramite i canali da esso gestiti''.
''Da questo punto di vista è risultato, infatti, che Ticketone - malgrado fosse tenuto contrattualmente ad predisporre misure antibagarinaggio - non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l'acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi. Le accertate omissioni comportamentali sono state ritenute non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza e buona fede. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto Ticketone SpA responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Codice del Consumo e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro. Altre quattro istruttorie hanno riguardato invece le modalità informative con cui i principali operatori di secondary ticketing (Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket) operano sul mercato attraverso internet. Le contestazioni rivolte ai suddetti operatori - sia pure in misura diversa per ciascuna piattaforma esaminata - hanno riguardato la carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto. In particolare, si è ritenuto che i professionisti, da una parte non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell'evento e, dall'altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto i suddetti professionisti responsabili di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato agli stessi sanzioni pari complessivamente ad oltre settecentomila euro''.
''Da questo punto di vista è risultato, infatti, che Ticketone - malgrado fosse tenuto contrattualmente ad predisporre misure antibagarinaggio - non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l'acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi. Le accertate omissioni comportamentali sono state ritenute non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza e buona fede. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto Ticketone SpA responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Codice del Consumo e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro. Altre quattro istruttorie hanno riguardato invece le modalità informative con cui i principali operatori di secondary ticketing (Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket) operano sul mercato attraverso internet. Le contestazioni rivolte ai suddetti operatori - sia pure in misura diversa per ciascuna piattaforma esaminata - hanno riguardato la carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto. In particolare, si è ritenuto che i professionisti, da una parte non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell'evento e, dall'altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto i suddetti professionisti responsabili di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato agli stessi sanzioni pari complessivamente ad oltre settecentomila euro''.