17:41 - Da oggi sulla ricetta del nostro medico non troveremo più il nome commerciale del medicinale, ma solo quello del principio attivo del farmaco. Tale indicazione (accompagnata, ovviamente, dagli altri elementi identificativi del medicinale: dosaggio, forma farmaceutica e, se necessaria, via di somministrazione) permetterà di ottenere la consegna, da parte del farmacista, il medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale. La novità in base a quanto stabilito dalle norme già in vigore (articolo 11, c. 12, del decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012)
IL FARMACISTA CI DARA' SEMPRE IL FARMACO MENO COSTOSO
Secondo la nuova normativa, il farmacista deve a fornire al paziente il medicinale che ha il prezzo più basso fra quelli in commercio. Solo se più medicinali hanno stesso prezzo, potrà consegnarne uno qualsiasi secondo la preferenza dell’assistito. Resta ferma la possibilità dell’assistito di chiedere al farmacista un farmaco a prezzo più alto, ma in questo caso dovrà corrispondere al farmacista la differenza fra i due prezzi.
SOLO IL MEDICO POTRA' IMPORRE UN FARMACO SPECIFICO SCRIVENDO "NON SOSTITUIBILE"
Oggi in molti si chiedono: ma i farmaci sono veramente tutti uguali? Il fatto che siano composti dello stesso principio attivo ma abbiano un nome commerciale diverso non incide nell'efficacia? La risposta è tuttora controversa e oggetto di ampio dibattito. Sono molti i medici che sostengono che, no, i farmaci non sono tutti uguali. Addirittura affermano che cambiare medicinale, anche di identico principio attivo potrebbe creare inconvenienti . Insomma nel corso di una terapia già iniziata, l’impiego di un medicinale, simile a quello di altro medicinale, sia pur di uguale composizione, non sarebbe consigliabile. E allora che fare?
PER AVERE IL FARMACO ABITUALE DOVREMO PAGARE LA DIFFERENZA
Per avere il nostro farmaco preferito allora dovremo pagare la differenza di tasca nostra. oppure concordare la scelta col medico. Infatti il professionista , a suo imprescindibile giudizio, ha facoltà di aggiungere all’indicazione del principio attivo, sempre obbligatoria, l’indicazione di un farmaco specifico a base di quel principio attivo. Questa semplice aggiunta tuttavia, non è vincolante per il farmacista, che dovrà, invece, attenersi alle richiamate norme del decreto-legge n. 1 /2012 e consegnerà il medicinale specificato dal medico soltanto se questo ha il prezzo più basso. La nuova disciplina approvata dal Senato, infine, conferma la possibilità – già prevista dall’articolo 11 del decreto-legge 2011 – che il medico, nell’indicare nella ricetta, l'aggiunga di una clausola di “non sostituibilità” del medicinale specificato. Il medico, tuttavia, sarà tenuto a motivare nella ricetta stessa le ragioni dell’apposizione di detta clausola.
MEDICI IN ALLERTA: I PAZIENTI NON SANNO LE NOVITA'
Ci troviamo di fronte ad un cambiamento rispetto alle modalità prescrittive normalmente proposte dai medici del territorio ai pazienti" - dichiara Silvestro Scotti, Vice Segretario Nazionale FIMMG - " nella completa assenza di una adeguata informazione ai cittadini sul provvedimento. Per di più le nuove disposizioni sono uscite a Ferragosto ossia in un periodo in cui e' fortemente ridotta la efficacia informativa legata al rapporto fiduciario che i medici di famiglia normalmente riescono ad esercitare poiché nei primi 5 giorni di vigenza del DL oltre il 70% delle ore di attività e' in carico al Servizio di Continuità Assistenziale".
PRESCRIZIONI IN VACANZA: I MEDICI NON CONOSCONO I PAZIENTI
"A questo si aggiunge" - continua il Silvestro Scotti - "l'aumento della mobilità della popolazione tipico di questo periodo di vacanze e quindi l'eventuale ricorso al Servizio di Guardia Turistica. L'assenza di informazione agli utenti mette questi nella condizione di non dotarsi delle opportune documentazioni da produrre al medico che li vede occasionalmente e che quindi non ha strumenti di valutazione, se non la dichiarazione verbale del cittadino, per collegare le proprie decisioni a un primo episodio di patologia cronica o ad un nuovo episodio di patologia non cronica".
MOLTI CHIEDERANNO LA SOLITA TERAPIA: MA I MEDICI NON POTRANNO PRESCRIVERLA
Questo espone i servizi territoriali a un potenziale rischio di aumento della conflittualità tra medici e pazienti in Servizi già fortemente esposti a tali condizioni favorite dalla localizzazione delle sedi e dalla scarsa sorveglianza, conclude la FIMMG, stiamo valutando l'opportunità di segnalare alle Prefetture tale problema in modo che sia il Governo stesso a caricarsi il problema che ha superficialmente creato non predisponendo adeguata informazione o, nell'impossibilita di questa, non valutando un possibile rinvio dell'entrata in vigore del D.L. limitatamente alle norme sulla prescrizione dei farmaci.